Mutuo prima Casa

Innanzitutto il mutuo prima casa è dedicato generalmente all’acquisto dell’abitazione ove si andrà ad abitare ed è per questo che ha delle specifiche agevolazioni. Per non sbagliare chiariamo precisamente cosa significa “prima casa”: è l’abitazione in cui il cittadino dimora abitualmente, adibita a residenza del mutuatario o di un suo stretto familiare tipo coniuge (può essere separato, ma non divorziato), parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.

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La caratteristica importante che determina il fatto di essere la prima casa è la sua “unicità”, cioè il fatto di averne solo una  e di non poter, quindi, possedere più abitazioni principali nello stesso tempo.

Tale dicitura deve essere sempre riferita a chi richiede le apposite detrazioni fiscali e non ad altri.  Se, ad esempio, un genitore concede l’uso della propria casa ove risiedeva abitualmente al proprio figlio, andando ad abitare in un’altro immobile di sua proprietà, è quest’ultima residenza a divenire prima casae, mentre quella ceduta al figlio perde questa qualifica. Al contrario, se il genitore si stabilisce in una casa non di sua proprietà, la casa dove risiederà il figlio, rimarrà prima casa per il genitore che conserverà la facoltà di chiedere gli appositi benefici.

Agevolazioni fiscali prima casa

Il vantaggio di accedere ad un prestito sull’abitazione principale è quello di percepire alcuni benefici di tipo fiscale. Infatti, vengono applicate aliquote minori sulle imposte indirette.

Requisiti per accedere ai benefici:

  • il mutuatario deve avere la residenza o di volerla cambiare entro 18 mesi dall’acquisto e dell’accensione del mutuo sulla casa nel Comune in cui è situato l’immobile;
  • deve inoltre dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di altra casa nello stesso Comune;
  • non può aver già usufruito dei benefici prima casa su un altro immobile.

Detrazioni sugli interessi passivi del mutuo

Quando si acquista una casa che sarà a dibita a dimora principale del mutuatario, quest’ultimo avrà la possibilità di detrarre fino ad una certa soglia gli interessi passivi gravanti sul finanziamento.

Le detrazioni sono del 19%  sull’importo annuo calcolato sugli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione. La somma da non superare è di 4 mila euro. Se ci fossero più cointestatari bisogna dividerla tra loro. Nel caso che il mutuo e la proprietà dell’immobile è suddivisa tra i coniugi, vi è anche la possibilità per uno dei due coniugi, di portare in detrazione anche la quota dell’altro se risulta a carico.

 

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