Sospensione del Mutuo 2010

Il primo febbraio di quest’anno 2010 è finalmente scattata la possibilità, per tutti coloro che sono in difficoltà e presentano particolari situazioni, di richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per 12 mesi. Questa opportunità è offerta da tutti gli istituti di credito e banche ed è concessa per una sola volta nella durata del rimborso. La sospensione del mutuo è accessibile solo per coloro che rientrino nelle condizioni imposte dalla banca stessa.

sospensione mutuo

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ed il Ministero per l’Economia e le Finanze hanno stipulato un accordo che sancisce la SOSPENSIONE del pagamento delle rate del mutuo per le famiglie maggiormente colpite da questa crisi che si protrae dal 2008.

Per ottenere la sospensione del pagamento della rata del mutuo, occorre presentare la specifica domanda ed il procedimento scatterà entro 45 giorni. I moduli adatti sono disponibili on line e presso tutti gli sportelli degli istituti preposti, ed è anche possibile consultare on line le condizioni offerte da tutte le banche.

La possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate riguarda solo i mutuatari che abbiano determinati requisiti:

  • importo non superiore a 150 mila euro (o anche maggiore se concesso dalla banca);
  • mutui sottoscritti per l’acquisto della prima casa, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale;
  • debbono percepire un reddito imponibile minore di 40 mila euro annui, e chehanno subito dall’inizio di quest’anno o dovessero subire nel 2010 eventi particolarmente negativi come la perdita del posto di lavoro o condizioni di salute gravi;
  • in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione e di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo della durata di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione della cassa integrazione o altri provvedimenti dannosi per il percepimento del nosrmale stipendio;
  • in caso di morte del mutuatario.

Per la sospensione del mutuo sono possibili due opzioni:

1.      sospendere l’intera rata del mutuo

2.      sospendere solo il rimborso del capitale pagando comunque la quota interessi (questa opzione è prevista non da tutte le banche)

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