Nel precedente articolo, oltre ad avervi proposto una rapida scorsa delle condizioni mutui e prestiti novembre 2012, si è anche dato un accenno ai documenti preliminari per il mutuo. E ciò per un motivo essenziale: un “mutuo su misura” presuppone una preliminare e corretta informazione da parte del cliente che può valutare egli stesso se quel prodotto finanziario è sostenibile, in base alle proprie possibilità medie. E tali informazioni chiaramente vanno richieste, comportando un doppio vantaggio per entrambe le parti: minore rischio per chi offre il mutuo e compatibilità del piano di rimborso con il livello di introiti per chi contrae il mutuo. Se proprio dovesse capitare una lite sull’operazione mutuo o prestito, c’è un modo veloce e stra-giudiziale (alternativo al ricorso del giudice): l’Arbitro Bancario Finanziario. Vediamone un po’ le caratteristiche principali.
Un consiglio prima di mettere mano a tale forma di tutela:
Se si è convinti che vi sia stata una violazione dei nostri diritti, per il nostro mutuo o prestito ottenuti attraverso il canale bancario, allora, a questo punto ciò che vi possiamo consigliare è di rivolgervi prima di tutto all’intermediario bancario o finanziario, presentando apposito ricorso scritto.
Tale fase è comunque necessaria affinché si possa poi ricorrere all’Arbitro bancario finanziario, in quanto determina lo scatto dei termini (minimo:30 giorni – massimo: 1 anno) a partire dai quali si può avviare l’iter stra-giudiziale, nel caso di mancata o insoddisfacente risposta. E’ comunque preferibile avviare preventiva comunicazione all’intermediario di inizio procedura stragiudiziale.
Se dovesse essere effettivamente sorto un disguido di natura contrattuale (variazione ingiustificata ed unilaterale delle condizioni finanziarie, sostenimento di spese non dovute…) o extra-contrattuale (non rispetto dei dovuti termini di comunicazione con i sistemi di informazione creditizia, di cui abbiamo trattato in articoli precedenti; non rispetto dei termini di comunicazione della cancellazione dell’ipoteca…), lasciamo sempre spazio all’altra parte di rimediare (e ciò non solo per opportunità di legge).
Quanto costa rivolgersi all’Arbitro bancario finanziario?
20 Euro, a titolo di contributo spese.
Informazioni ulteriori su tale tutela:
- http://www.arbitrobancariofinanziario.it/. Qui potete documentarvi meglio per tutti i livelli di informazione di dettaglio che dovessero rendersi necessari. E’ possibile scaricare anche la modulistica per il ricorso
- E’ stato istituito nel 2009 e proprio dalla Banca d’Italia.
- Non può essere avviata tale procedura se si tratta di operazioni in corso per un importo che eccede i 100.000 euro
- E’ un ricorso alternativo al sistema giudiziario, e non assolutamente successivo.
- I nuovi ricorsi non possono riguardare operazioni stipulate in data anteriore al 2009
- Il legale di fiducia non è obbligatorio: si può procedere per iniziativa individuale o tramite il supporto dell’Associazione a difesa dei consumatori
- L’intermediario è tenuto a rispondere al ricorso e non sono ammesse astensioni, pena pubblicità negativa per l’affidabilità dell’intermediario attraverso le testate giornalistiche più importanti ed il sito della Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/)
- Il termine massimo di risposta dell’Arbitro Bancario Finanziario, a partire dal contro-ricorso dell’intermediario, è di 60 giorni
- E’ ora preferibile l’utilizzo delle nuove innovazioni digitali, aprendo un indirizzo pec (posta elettronica certificata), la forma di comunicazione valida agli effetti di legge con tutte le pubbliche amministrazioni. Meglio (ed anzi consigliato, ai fini della validità del ricorso) se vi si inserisce la firma digitale certificata. In un precedente articolo potrete consultare meglio le innovazioni dell’era digitale, utili non solo per le controversie, ma anche e soprattutto per un accesso veloce al credito (mutui e prestiti) online.
- Il ricorso può essere presentato alle agenzie della banca d’Italia, che provvedono ad inoltrarlo dove di competenza, o direttamente o all’ufficio tecnico Abf
- Se si prescrive la facoltà di ricorso, a partire dalla previa comunicazione della natura della controversia all’intermediario, è possibile comunque un ri-avvio della procedura, trascorsi i termini massimi
- In genere sono oggetto di tutela, attraverso tale strumento le operazioni ed i servizi finanziari offerti, non solo i mutui ed i prestiti in senso stretto. Quindi anche la gestione di conti correnti (conseguente, ad esempio, ad aperture di linee di credito; abbiamo trattato anche di tale forma intrinseca di prestito basata su quanto utilizzato) e strumenti di pagamento (ad es.carte di credito; nel nostro contesto può trattarsi anche di un servizio con integrata una disponibilità di credito, da quanto visto in precedenza)