L’estinzione anticipata parziale o totale è un’operazione che permette di estinguere in parte o totalmente il capitale residuo del mutuo da rimborsare. Ha lo scopo di evitare il pagamento di altri interessi e quindi risparmiare. Ovviamente bisogna possedere una somma rilevante per procedere. E’ gratuita se successiva al Decreto Bersani del 2007.
Il mutuatario deve versare al mutuante (la banca) una somma determinata, calcolata percentualmente sul debito residuo. Alcune banche prevedono una penale per l’estinzione anticipata ed alcune spese di chiusura del contratto di mutuo, il cui importo è fisso e generalmente piuttosto contenuto.
Quindi si dovrà dovrà tener conto dei costi associati a questa procedura nel caso in cui il mutuatario abbia la necessità di cancellare l’ipoteca sul bene immobile acquisito.
Gli istituti di credito generalmente si tutelano da possibili estinzioni anticipate concentrando il pagamento degli interessi nel primo periodo di rimborso rateale (infatti le prime rate hanno una quota interessi molto alta e una quota capitale bassa). Operando così diventa sempre meno vantaggioso con il trascorrere del tempo estinguere in via anticipata il proprio debito.
L’ estinzione anticipata può anche essere conveniente in altre situazioni:
- nel caso si abbia un mutuo a tasso variabile e avvengano forti rialzi sfavorevoli;
- quando si desidera cambiar abitazione ed acquistare una nuova casa e serve accendere un nuovo mutuo.
Come fare per richiedere l’estinzione anticipata del mutuo
La richiesta deve essere fatta alla propria banca, di solito nella filiale erogante, attraverso un modulo di prenotazione dei conteggi per la cessazione del rapporto.
L’estinzione anticipata è gratuita, come scritto in precedenza, per i nuovi mutui mentre risulta a pagamento, ma con penali ridotte rispetto al passato, per i mutui erogati precedentemente al Decreto Bersani.
L’istituto erogante calcolerà la somma di denaro da corrispondere per chiudere il mutuo, tenendo conto del capitale rimanente, della parte di rata in fase di formazione e di eventuali spese. L’importo da versare sarà addebitato sul conto corrente e sarà fornita la documentazione che dichiari il pagamento e la chiusura finale del mutuo.
Il Decreto Bersani
Il mutuatario, secondo l’art. 40 del Testo Unico Bancario, ha la facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito, sia totalmente che parzialmente. Grazie al Decreto Bersani bis, chi ha la possibilità di chiudere anticipatamente un mutuo acceso dopo il 2 febbraio 2007 non è soggetto al pagamento di alcuna penale o costi di chiusura alla banca erogante. Se si desidera estinguere parzialmente il proprio prestito, si versa la somma di denaro utile a ridurre la parte restante del debito. Conseguentemente la rata sarà nuovamente calcolata con i nuovi parametri. Nel caso di estinzione totale si versa alla banca tutto il capitale residuo. Se il mutuo è stato stipulato prima del 2 febbraio 2007, la legge prevede una riduzione della panale previste dal contratto.